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Art. 1b

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Le sequenze o le sequenze parziali di un gene presenti in natura non sono brevettabili in quanto tali.
  2. Le sequenze derivate da una sequenza o una sequenza parziale di un gene presente in natura sono tuttavia brevettabili se sono state prodotte mediante un procedimento tecnico, se viene indicata concretamente la loro funzione e se le altre condizioni di cui all’articolo 1 sono adempite; è fatto salvo l’articolo 2.

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