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Art. 147

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale

1Certificati sono rilasciati anche in base a brevetti che si sono estinti, allo scadere della durata massima, tra l’8 febbraio 1997 e l’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 19981.

2La durata di protezione del certificato è calcolata giusta l’articolo 140e ; essa è efficace tuttavia soltanto a partire dalla pubblicazione della richiesta di rilascio del certificato.

3La richiesta deve essere presentata entro due mesi dall’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998. In caso d’inosservanza del termine, l’IPI dichiara irricevibile la richiesta.

4L’articolo 48 capoversi 1, 2 e 4 si applica per analogia al periodo compreso tra l’estinzione del brevetto e la pubblicazione della richiesta.

Footnotes

  1. RU 1999 1363; FF 1998 1187

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