Torna alla legge

Art. 146

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale

1Un certificato protettivo complementare può essere rilasciato per ogni prodotto protetto da un brevetto al momento dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 19981e per il quale l’autorizzazione di immissione in commercio conformemente all’articolo 140b è stata accordata dopo il 1° gennaio 1985.

2La richiesta di rilascio del certificato deve essere inoltrata entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998. In caso d’inosservanza del termine, l’IPI dichiara irricevibile la richiesta.

Footnotes

  1. RU 1999 1363

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.