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Art. 140o

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. La richiesta di proroga della validità di un certificato può essere depositata al più presto al momento della richiesta del certificato e al più tardi due anni prima della sua scadenza.
  2. In caso di inosservanza del termine, l’IPI dichiara irricevibile la richiesta.

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