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Art. 140n

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. L’IPI proroga di sei mesi la durata della protezione relativa a un certificato rilasciato (art. 140e ), se l’omologazione (art. 9 LATer1) di un medicinale contenente il prodotto:
    1. comprende una conferma secondo la quale l’informazione sul medicinale riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il piano d’indagine pediatrica considerato per l’omologazione (art. 11 cpv. 2 lett. a n. 6 LATer); e
    2. è stata richiesta al più tardi sei mesi dopo la richiesta di prima omologazione nello Spazio economico europeo di un medicinale contenente il prodotto la cui informazione riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il piano d’indagine pediatrica considerato per l’omologazione.
  2. La validità del certificato può essere prorogata una sola volta.

Footnotes

  1. RS 812.21

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