Torna alla legge

Art. 48a

232.12LDesFederal Act1 lug 2002Fonte originale
  1. Durante la ritenzione degli oggetti, l’UDSC è abilitato, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni o modelli degli oggetti al richiedente o a consentirgli di ispezionare gli oggetti ritenuti.
  2. Le spese per il prelievo e l’invio dei campioni o modelli sono a carico del richiedente.
  3. Dopo l’esame, i campioni o modelli, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni o modelli sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.