Se, in seguito a una domanda d’intervento ai sensi dell’articolo 47 capoverso 1, ha motivo di sospettare che gli oggetti destinati a essere introdotti nel territorio doganale o asportati dal territorio doganale siano prodotti illecitamente, l’UDSC:
trattiene gli oggetti; e
lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti.
Se con la domanda d’intervento di cui all’articolo 47 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 47 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall’articolo 49a .
L’UDSC trattiene gli oggetti al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.
In casi motivati, può trattenere gli oggetti per altri dieci giorni feriali al massimo.
Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l’IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e di svolgere le ulteriori fasi della procedura.
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