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Art. 964g

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La relazione sui pagamenti a favore di enti statali deve essere pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla fine dell’esercizio.
  2. Deve essere accessibile al pubblico per almeno dieci anni.
  3. Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla struttura dei dati richiesti nella relazione.

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