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Art. 964f

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La relazione sui pagamenti a favore di enti statali indica soltanto i pagamenti relativi alle attività nell’industria estrattiva di minerali, di petrolio o di gas naturale o allo sfruttamento di foreste primarie.
  2. Essa comprende tutti i pagamenti a favore di un ente statale di importo pari almeno a 100 000 franchi per esercizio annuale, siano essi pagamenti unici o pagamenti distinti che sommati ammontano ad almeno 100 000 franchi.
  3. Deve essere indicato l’importo totale dei pagamenti effettuati e gli importi dei pagamenti suddivisi per tipo di prestazione a favore di ciascun ente statale e di ciascun progetto.
  4. La relazione va redatta per scritto in una lingua nazionale o in inglese e deve essere approvata dall’organo superiore di direzione o di amministrazione.

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