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Art. 928c

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Per identificare le persone fisiche le autorità del registro di commercio utilizzano sistematicamente il numero AVS
  2. Comunicano il numero AVS soltanto ai servizi e alle istituzioni che ne necessitano per adempiere i loro compiti legali relativi al registro di commercio e sono autorizzati a utilizzarlo sistematicamente.
  3. Alle persone fisiche iscritte nella banca dati centrale delle persone è inoltre attribuito un numero personale non significante.

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