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Art. 928b

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio gestisce le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone iscritti nei registri dei Cantoni.1Le banche dati centrali servono a distinguere e localizzare gli enti giuridici e le persone registrati, nonché a collegare tali dati.
  2. La registrazione dei dati nella banca dati centrale degli enti giuridici è di competenza dell’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio.2Quest’ultima provvede affinché i dati pubblici riguardanti gli enti giuridici siano gratuitamente accessibili per la consultazione individuale via Internet.
  3. La registrazione dei dati nella banca dati centrale delle persone spetta agli uffici del registro di commercio. L’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio provvede affinché i dati delle persone fisiche siano gratuitamente accessibili per la consultazione individuale via Internet.3
  4. La Confederazione è responsabile della sicurezza dei sistemi d’informazione e della legalità del trattamento dei dati.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 628;FF 2019 4321).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 628;FF 2019 4321).

  3. Per. introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 628;FF 2019 4321).

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