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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Art. 912
Art. 911
Art. 913
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Art. 912
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220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Lo scioglimento della società deve essere iscritto nel registro di commercio.
Se la società è sciolta per sentenza del giudice, questi ne informa senza indugio l’ufficio del registro di commercio.
Se è sciolta per altri motivi, la società notifica lo scioglimento all’ufficio del registro di commercio.
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