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Art. 912

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Lo scioglimento della società deve essere iscritto nel registro di commercio.
  2. Se la società è sciolta per sentenza del giudice, questi ne informa senza indugio l’ufficio del registro di commercio.
  3. Se è sciolta per altri motivi, la società notifica lo scioglimento all’ufficio del registro di commercio.

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