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Art. 863

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Sopra l’utile dell’esercizio destinato alla distribuzione dovranno eseguirsi in primo luogo i prelevamenti legali e statutari per i fondi di riserva e d’altro genere.
  2. L’assemblea generale può prelevare anche a titolo di riserva somme non previste né dalla legge né dallo statuto o che eccedano le esigenze della legge e dello statuto, quando ciò sembri opportuno per assicurare la durevole prosperità dell’impresa.
  3. Essa può parimente prelevare sopra gli utili dell’esercizio, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, somme per creare e sostenere istituzioni di previdenza1a favore d’impiegati, d’operai o di soci ovvero destinate ad altri scopi di previdenza2; questi prelevamenti soggiacciono alle norme riguardanti i fondi statutari di previdenza3.

Footnotes

  1. Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).

  2. Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).

  3. Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).

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