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Art. 862

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Lo statuto può in ispecie prevedere la costituzione di fondi destinati a creare ed a sostenere istituzioni di previdenza1a favore d’impiegati e d’operai dell’impresa o di soci. 2 a4. …2

Footnotes

  1. Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).

  2. Abrogati dalla cifra I lett. b della LF del 21 mar. 1958, con effetto dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).

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