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Art. 789b

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Lo statuto può prevedere che la costituzione di un diritto di pegno su quote sociali richieda l’approvazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima può negare l’approvazione soltanto per gravi motivi.
  2. Se lo statuto esclude la cessione delle quote sociali, è esclusa anche la costituzione di diritti di pegno sulle medesime.

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