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Art. 777c

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. All’atto della costituzione, per ogni quota sociale deve essere effettuato un conferimento corrispondente al prezzo di emissione.
  2. Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia: 1.1 all’indicazione nello statuto dei conferimenti in natura, delle compensazioni e dei vantaggi speciali; 2.2
  3. alla prestazione e alla verifica dei conferimenti.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109;FF 2017 325).

  2. Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109;FF 2017 325).

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