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Art. 777b

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il pubblico ufficiale menziona nell’atto costitutivo i singoli documenti giustificativi e attesta che sono stati esibiti a lui e ai promotori.
  2. All’atto costitutivo devono essere acclusi:
  3. lo statuto;
  4. la relazione sulla costituzione;
  5. l’attestazione di verifica;
  6. l’attestazione di deposito dei conferimenti in denaro;
  7. i contratti riguardanti i conferimenti in natura; 6.1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109;FF 2017 325).

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