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Art. 611

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’accomandante ha diritto al pagamento d’interessi e di utili solo in quanto non ne risulti una diminuzione del capitale accomandato.
  2. L’accomandante è tenuto a restituire gli interessi e gli utili indebitamente riscossi. Si applica inoltre l’articolo 64.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679;FF 2008 1321).

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