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Art. 610

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Finché continua la società, i creditori sociali non hanno alcuna azione contro l’accomandante.
  2. Sciogliendosi la società, i creditori, i liquidatori o l’amministrazione del fallimento possono chiedere che il capitale accomandato sia consegnato alla massa della liquidazione o del fallimento, in quanto non sia ancora stato conferito o sia stato restituito all’accomandante.

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