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Art. 588

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il patrimonio, che rimane dopo l’estinzione dei debiti, è adoperato dapprima a restituire il capitale ai soci, poi a pagare gli interessi per la durata della liquidazione.
  2. L’avanzo è ripartito tra i soci secondo le disposizioni sulla ripartizione degli utili.

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