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Art. 587

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. All’inizio della liquidazione, i liquidatori devono allestire un bilancio.
  2. Se la liquidazione si protrae, i liquidatori devono allestire conti intermedi1annuali.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109;FF 2017 325). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

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