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Art. 406c

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’esercizio a titolo professionale della mediazione matrimoniale o di ricerca di partner nei confronti di persone all’estero o per esse sottostà all’autorizzazione e alla vigilanza di un’autorità designata dal diritto cantonale.
  2. Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione e disciplina segnatamente:
    1. le condizioni e la durata dell’autorizzazione;
    2. le sanzioni comminate ai mandatari in caso di infrazione;
    3. l’obbligo del mandatario di garantire il pagamento delle spese per il viaggio di ritorno delle persone da presentare al mandante.

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