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Art. 406b

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se la persona da presentare al mandante arriva dall’estero o si reca all’estero, il mandatario deve rimborsarle le spese del viaggio di ritorno che ha luogo entro sei mesi dall’arrivo.
  2. La pretesa della persona da presentare al mandante nei confronti del mandatario passa all’ente pubblico con tutti i diritti, se quest’ultimo ha sostenuto le spese per il viaggio di ritorno.
  3. Il mandatario può chiedere al mandante la restituzione delle spese per il viaggio di ritorno solo fino all’importo massimo previsto nel contratto.

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