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Art. 386

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il diritto di pubblicare separatamente più opere distinte dello stesso autore non autorizza l’editore a pubblicare una edizione completa di queste opere.
  2. Parimente il diritto di pubblicare l’edizione completa, sia di tutte le opere, sia d’un intera classe di opere di uno stesso autore, non autorizza l’editore a pubblicare edizioni speciali delle singole opere.

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