Torna alla legge

Art. 385

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’autore conserva il diritto di fare correzioni e miglioramenti in quanto non pregiudichino gli interessi dell’edizione e non aggravino la responsabilità dell’editore, ma deve risarcire le spese impreviste che ne derivano.
  2. L’editore non può fare nuove edizioni né ristampe, senza prima avere offerto all’autore l’opportunità di introdurvi i necessari miglioramenti.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.