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Art. 349

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Quando una zona od una cerchia di clientela sono assegnate al commesso viaggiatore, questi ne ha l’esclusività, a meno che un accordo scritto non disponga diversamente; tuttavia, il datore di lavoro conserva la facoltà di concludere personalmente affari con clienti della zona o della cerchia assegnate al commesso viaggiatore.
  2. Il datore di lavoro può modificare unilateralmente le disposizioni contrattuali relative alla zona o alla cerchia di clientela, se un giusto motivo lo richiede, prima del termine di risoluzione del contratto; restano in tal caso riservati il diritto del commesso viaggiatore ad un’indennità nonché quello di recedere immediatamente dal rapporto d’impiego per cause gravi.

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