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Art. 348b

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. A meno che un accordo scritto non disponga diversamente, il commesso viaggiatore ha soltanto la facoltà di trattare affari.
  2. Se il commesso viaggiatore ha la facoltà di concludere affari, i suoi poteri si estendono a tutti gli atti giuridici normalmente inerenti all’esecuzione degli affari stessi; tuttavia egli non può, senza autorizzazione speciale, accettare pagamenti né accordare dilazioni.
  3. È riservato l’articolo 34 della legge federale del 2 aprile 19081sul contratto d’assicurazione.

Footnotes

  1. RS 221.229.1

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