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Art. 304

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se il contratto è concluso a tempo indeterminato, ciascuna delle parti, ove non diversamente stabilito dal contratto o dall’uso locale, può dare la disdetta per una scadenza qualsiasi.
  2. La disdetta deve però essere data in buona fede e non intempestivamente.

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