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Art. 303

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Ove non diversamente stabilito dal contratto o dall’uso locale, l’affittuario risponde del danno patito dal bestiame affittato, salvo ove provi che il danno non avrebbe potuto essere evitato malgrado ogni debita custodia e cura.
  2. L’affittuario può pretendere dal locatore il rimborso delle spese straordinarie di cura che non siano state cagionate per sua colpa.
  3. Egli deve inoltre dare il più presto possibile avviso al locatore di accidenti o di malattie di una certa gravità.

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