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Art. 224

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Quando la prova o l’esame debba farsi presso il venditore, questi cessa d’essere obbligato, se il compratore non approvi entro il termine pattuito o fissato dall’uso.
  2. In difetto di tal termine, il venditore, trascorso un tempo conveniente, può diffidare il compratore a dichiararsi sull’approvazione, e cessa d’essere obbligato se il compratore non si dichiari sull’istante.

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