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Art. 223

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se la vendita fu fatta a prova o ad esame, è in facoltà del compratore di approvare o no la cosa.
  2. Finché la cosa non sia approvata, rimane in proprietà del venditore, quand’anche sia passata in possesso del compratore.

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