Torna alla legge

Art. 1174

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Le deliberazioni che vincolano gli obbligazionisti di una comunione devono colpirli tutti in eguale misura, eccetto che quelli maggiormente colpiti si dichiarino espressamente d’accordo.
  2. Il grado degli obbligazionisti pignoratizi non può essere modificato senza il loro consenso. È riservato l’articolo 1170 numero 7.
  3. È nulla ogni promessa o concessione di vantaggi a singoli obbligazionisti in confronto d’altri appartenenti alla comunione.

1 commentary

N1.Gleichbehandlung bei fehlendem Gläubigerwiderspruch

Das Gleichbehandlungsgebot nach Art. 1174 OR war hier gewahrt, weil sich kein Gläubiger gegen die Genehmigung/des Beschlusses ausgesprochen hat.

Gli interessi comuni degli obbligazionisti appaiono essere sufficientemente tutelati (art. 1177 n. 3 CO). In particolare il principio d’uguaglianza di trattamento (art. 1174 CO) è rispettato. Nessun obbligazionista si è del resto opposto all’approvazione.
Gli interessi comuni degli obbligazionisti appaiono essere sufficientemente tutelati (art. 1177 n. 3 CO). In particolare il principio d’uguaglianza di trattamento (art. 1174 CO) è rispettato. Nessun obbligazionista si è del resto opposto all’approvazione.