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Art. 1173

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Nessun obbligazionista può essere tenuto mediante deliberazione della comunione a tollerare altre limitazioni ai diritti dei creditori oltre quelle previste nell’articolo 1170 o a eseguire prestazioni non previste nelle condizioni del prestito né pattuite all’atto della consegna dell’obbligazione.
  2. La comunione dei creditori non può aumentare i diritti di questi senza il consenso del debitore.

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