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Art. 1163

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Le spese di un rappresentante designato nelle condizioni del prestito sono a carico del debitore del prestito.
  2. Le spese di un rappresentante nominato dalla comunione degli obbligazionisti sono imputate sulle prestazioni del debitore del prestito e messe a debito di ogni obbligazionista proporzionalmente al valore nominale delle obbligazioni che egli possiede.

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