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Art. 1162

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’assemblea degli obbligazionisti può revocare o modificare in ogni tempo la procura che essa ha conferito ad un rappresentante.
  2. La procura di un rappresentante designato nelle condizioni del prestito può essere revocata o modificata in ogni tempo mediante decisione della comunione con il consenso del debitore.
  3. Ad istanza di un obbligazionista o del debitore, il giudice può per motivi gravi dichiarare la procura estinta.
  4. Cessando per qualsiasi motivo la procura, il giudice prende, ad istanza di un obbligazionista o del debitore, le misure opportune per tutelare gli interessi degli obbligazionisti e del debitore.

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