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Art. 1159

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il rappresentante ha i poteri che gli sono conferiti dalla legge, dalle condizioni del prestito o dall’assemblea degli obbligazionisti.
  2. Egli richiede dal debitore, quando ricorrano le condizioni a ciò poste, la convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti, ne eseguisce le deliberazioni e rappresenta la comunione entro i limiti dei poteri conferitigli.
  3. Gli obbligazionisti non possono far valere individualmente i diritti che il rappresentante ha la facoltà d’esercitare.

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