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Art. 1158

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Salvo disposizione contraria, i rappresentanti designati nelle condizioni del prestito rappresentano tanto la comunione dei creditori quanto il debitore.
  2. L’assemblea degli obbligazionisti può nominare uno o più rappresentanti della comunione.
  3. Salvo disposizione contraria, più rappresentanti esercitano la rappresentanza in comune.

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