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Art. 1139

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La forma degli obblighi assunti per assegno bancario è determinata dalla legge del Paese nel cui territorio essi furono sottoscritti. Basta tuttavia l’osservanza della forma prescritta dalla legge del luogo di pagamento.
  2. Tuttavia, se gli obblighi sottoscritti su di un assegno bancario, pur non essendo validi secondo le disposizioni del capoverso precedente, sono conformi alla legislazione del Paese dove è stato sottoscritto un obbligo successivo, l’irregolarità formale dei primi obblighi non infirma la validità dell’obbligo successivo.
  3. Parimente gli obblighi assunti all’estero per assegno bancario da uno Svizzero sono validi nella Svizzera verso un altro Svizzero, purché sia stata osservata la forma prescritta dalla legge svizzera.

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