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Art. 1138

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La legge del Paese, nel quale è pagabile l’assegno bancario, determina le persone sulle quali un assegno bancario può essere tratto.
  2. Se secondo siffatta legge, il titolo è nullo come assegno bancario a causa della persona sulla quale fu tratto, sono nondimeno validi gli obblighi derivanti dalle firme che vi furono apposte in altri Paesi, le cui leggi non contengono detta disposizione.

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