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Art. 1109

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.
  2. La girata parziale è nulla.
  3. È egualmente nulla la girata del trattario.
  4. La girata al portatore vale come girata in bianco.
  5. La girata al trattario vale come quietenza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l’assegno bancario è stato tratto.

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