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Art. 1108

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa «all’ordine» è trasferibile mediante girata.
  2. L’assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola «non all’ordine» o altra equivalente, non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria.
  3. La girata può esser fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l’assegno bancario.

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