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Art. 1077

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La diffida dev’essere pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.1
  2. In casi speciali il giudice può provvedere anche in altro modo ad un’opportuna pubblicità.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109;FF 2017 325).

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