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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Art. 1076
Art. 1075
Art. 1077
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Art. 1076
Art. 1075
Art. 1077
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il termine per produrre la cambiale non dev’essere minore di tre mesi, né maggiore di un anno.
Per le cambiali scadute il giudice può tuttavia stabilire un termine minore di tre mesi, se venisse prima a compiersene la prescrizione.
Il termine decorre per le cambiali scadute dal giorno in cui fu pubblicata la prima diffida, per le cambiali non ancora scadute dalla scadenza.
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