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Art. 1066

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie.
  2. La copia deve riprodurre esattamente l’originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.
  3. Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell’originale.

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