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Art. 1065

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Chi ha inviato un duplicato per l’accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato.
  2. Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constare con protesto:
  3. che il duplicato inviato per l’accettazione non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta;
  4. che l’accettazione o il pagamento non ha potuto essere ottenuto su altro duplicato.

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