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Art. 912

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Finché il pegno non sia venduto, l’interessato può riscattarlo contro restituzione della polizza.
  2. Non potendo produrre la polizza, egli può ancora riscattare il pegno, dopo la scadenza del termine, se può altrimenti provare il proprio diritto.
  3. Questa facoltà spetta all’interessato, dopo sei mesi dalla scadenza, anche se l’istituto si è espressamente riservato di riconsegnare l’oggetto soltanto contro restituzione della polizza.

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