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CC · Codice civile svizzero
Art. 911
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Art. 910
Art. 912
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Se dal ricavo della vendita risulta un’eccedenza sulla somma garantita, l’avente diritto ne può chiedere il pagamento.
Più crediti verso lo stesso debitore possono essere addizionati per il calcolo dell’eccedenza.
Il diritto sull’eccedenza si prescrive in cinque anni dalla vendita della cosa.
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