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Art. 911

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se dal ricavo della vendita risulta un’eccedenza sulla somma garantita, l’avente diritto ne può chiedere il pagamento.
  2. Più crediti verso lo stesso debitore possono essere addizionati per il calcolo dell’eccedenza.
  3. Il diritto sull’eccedenza si prescrive in cinque anni dalla vendita della cosa.

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