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CC · Codice civile svizzero
Art. 893
Art. 892
Art. 894
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Art. 893
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210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Ove più diritti di pegno sieno costituiti sulla stessa cosa, i creditori devono essere soddisfatti secondo il loro grado.
Il grado è determinato dal tempo della costituzione del pegno.
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