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Art. 892

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il diritto di pegno si estende alla cosa ed ai suoi accessori.
  2. Salvo diversa pattuizione, i frutti naturali della cosa impegnata devono essere consegnati dal creditore al proprietario, dal momento in cui cessano di essere parti costitutive della stessa.
  3. Il pegno si estende ai frutti che al momento della realizzazione sono parti costitutive della cosa.

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