Torna alla legge

Art. 851

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Salvo diversa convenzione, il debitore deve fare ogni pagamento al domicilio del creditore.
  2. Se il creditore non ha un domicilio conosciuto o ha cambiato domicilio a pregiudizio del debitore, questi può liberarsi mediante deposito presso l’autorità competente del proprio domicilio o del domicilio precedente del creditore.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.